TRASLOCHI ABUSIVI E REGOLARI IN ZONA ROSSA – COVID 19

ABUSIVI IN ZONA ROSSA

TRASLOCHI ABUSIVI E REGOLARI IN ZONA ROSSA – COVID 19, i lavori abusivi rispetto a quelli regolari in zona rossa sono sempre più pubblicizzati.

Sempre più spesso si leggono annunci di persone che si offrono per fare svariati lavori, edilizia, manutenzioni e traslochi.

Quante volte avete letto annunci del tipo: sgombero gratis, imbianchino, muratore, falegname, idraulico etc etc , il tutto fatto da una sola persona?
spesso dietro a questi tutto fare si nascondono persone non in regola; come difendersi e capire se stiamo affidandoci a persone irregolari?

Parliamo di un semplice codice di riferimento, il codice ATECO.

A cosa serve il codice Ateco

Il codice Ateco è necessario per l’apertura di una nuova partita IVA. In questo caso, infatti, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia dell’attività che intendiamo svolgere sulla base della classificazione Ateco 2007. Tale comunicazione è necessaria affinchè ciascuna attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici.

ZONA ROSSA E TRASLOCO

TRASLOCHI ABUSIVI E REGOLARI IN ZONA ROSSA – COVID 19.

In zona rossa è possibile effettuare il trasloco, basta avvalersi di società regolari, ossia società in regola per svolgere SERVIZI DI TRASLOCO con CODICE ATECO 49.42.00.

ANCORA NON BASTA…

Un azienda di traslochi, non solo deve essere in regola con il codice ateco, la stessa dovrà anche essere in regola con il conto terzi, dopo aver verificato il codice ateco dell’azienda, dovrete verificare anche che la stessa abbia autorizzazione al trasporto conto terzi, il legislatore richiede obbligatoriamente alle aziende di traslochi l’iscrizione all’albo dei trasportatori conto terzi.

Immaginate cosa potrebbe accadere se i vostri beni venissero affidati ad una società priva di questo requisito: nel caso il mezzo di trasporto dovesse essere fermato per un controllo dalle forze dell’ordine il contenuto (cioè i vostri arredi ed oggetti) costituirebbe la prova del reato e verrebbe conseguentemente sequestrato in attesa del giudizio e delle sanzioni.

LEGGI  E RISCHI

Vi riportiamo un articolo inerente il sequestro di un mezzo senza conto terzi, e con se vanno tutti i beni su esso trasportati: SEQUESTRO SENZA CONTO TERZI

Decreto-legge 29 marzo 1993 n. 82 convertito in legge 27 maggio 1993, n. 162 (GG. UU. n. 73 del 29 marzo 1993 e n. 123 del 28 maggio 1993).

Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi. Art 1
1. All’art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 sono aggiunti, infine, i seguenti commi: “Chiunque affida l’effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l’attività di cui all’art. 1 o ai soggetti di cui all’art. 46 della presente legge, è punito con l’ammenda da euro 258 a euro 512. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta
la confisca con la sentenza di condanna.