Responsabilità di caricatore, conducente e proprietario dei beni nel trasporto merci
L’argomento di oggi è relativo ai comportamenti che, secondo la normativa, un caricatore e un conducente di mezzi di trasporto beni devono tenere e le relative responsabilità nel caso in cui la normativa non venisse rispettata.
Ogni giorno vengono movimentate su strada quantità incredibili di merci.
Per fare in modo che la circolazione dei beni avvenga in maniera sicura non solo per la salvaguardia dei beni stessi, ma anche per l’incolumità delle persone, esiste una legislazione molto precisa e consolidata, che fa riferimento non solo ai comportamenti che è indispensabile tenere nel momento in cui si va caricare un mezzo, ma anche, ovviamente, alle modalità in cui viene condotto un mezzo di trasporto cose.
Come possiamo distinguere tra caricatore e conducente?
Caricatore è chi ha la responsabilità della sistemazione delle merci sul veicolo, della violazione delle norme in materia di massa limite.
Il caricatore svolge la propria attività su indicazione del proprietario della merce ovvero seguendo le istruzioni impartite dal conducente del mezzo, cioè si occupa, appunto, della conduzione del veicolo destinato al trasporto merci.
Per un maggiore approfondimento vi invitiamo a leggere per esteso la circolare prot. n. 17277/23.14.12 del 19 luglio 2011 – individuazione del caricatore
Individuazione_figura_del___caricatore__
Cosa dice la normativa italiana:
In materia di trasporto, e dunque di sicurezza del carico, il cardine della legislazione nazionale è costituito dal D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, pubblicato sulla GU n.6 del 9-1-2006.
Il ruolo del caricatore trova la sua definizione all’articolo 2, comma1, lettera d:
“d) caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;”
Ma poniamo particolare attenzione a quanto viene riportato all’art 7: “Responsabilità del vettore, del committente del caricatore e del proprietario della merce”.
Se andiamo al comma 3 possiamo leggere:
- In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale e’ stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto legislativo, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
Cosa ne consegue? Cioè qual è il punto che tutti i committenti dovrebbero tenere bene a mente?
Secondo la legislazione nazionale, in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale, oltre al conducente, saranno obbligati in concorso anche il committente, il caricatore e il proprietario della merce. Saranno tali soggetti a dover dimostrare che la violazione riscontrata è imputabile esclusivamente ad un comportamento negligente del conducente, e non ad un trasporto commissionato o caricato in maniera scorretta.
Come tutelarsi quindi? Ovvio, scegliendo il trasportatore (e il caricatore) corretto!
Andiamo nel concreto e vediamo insieme quali sono gli elementi rilevanti ai fini delle violazioni, cioè sostanzialmente le norme che devono essere rispettate quando si carica o si conduce il mezzo.
Il comma 6 dell’articolo 7, esplicita le violazioni che impegnano il committente, il caricatore e il proprietario delle merci in concorso con il conducente:
- Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:
- a) articolo 61 (sagoma limite);
- b) articolo 62 (massa limite);
- c) articolo 142 (limiti di velocità);
- d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
- e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;
- f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
Questi sono 6 punti molto importanti e bisognerebbe sempre accertarsi che vengano rispettati.
Analizziamoli nel dettaglio.
Limite della sagoma
Le merci caricate devono rispettare la sagoma limite prevista dalla legislazione per gli autoveicoli deputati al trasporto cose.
È un aspetto più immediatamente verificabile, è quindi un controllo che viene sempre eseguito con automatismo dall’addetto.
Limite della massa
Quante volte il vostro caricatore provvede nel verificare se i pesi della merce già presente sul mezzo, una volta sommata alla merce al carico, non vada a superare i limiti di massa? É un controllo molto importante che troppo spesso non viene effettuato.
Esistono delle tolleranze delle quali si può tenere conto: per un maggiore approfondimento in merito, vi invito a visitare il seguente link.
Limite di velocità
È fondamentale che il conducente rispetti i limiti di velocità previsti.
Sistemazione del carico sui veicoli
Solitamente il caricatore ha a cuore il buon carico della propria merce, difficilmente non sarà a verificare che il carico sia ben stivato.
Durata della guida
Ritorniamo al controllo dell’autista, prima sulla velocità, ora sulle ore di guida, questi sono dei punti che troppo spesso non vengono mai verificati.
Pensiamo alle conseguenze nel caso in cui un mezzo senza ore di guida, caricato dal vostro caricatore lascia la vostra azienda e si ritrovasse coinvolto in un sinistro: a te le conclusioni.
Violazioni sulla massa limite e sistemazione del carico
Un’ultima piccola puntualizzazione riguardo “violazioni sulla massa limite e sistemazione del carico”.
Il comma 7 puntualizza le responsabilità che comunque gravano in capo al caricatore:
- Il caricatore e’ in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
Pertanto la sistemazione del carico a bordo del veicolo e il rispetto della massa limite, sia complessiva che per asse, sono responsabilità esclusiva del caricatore.
Abbiamo terminato il nostro breve excursus nel mondo delle responsabilità nel trasporto merci.
Speriamo di avervi aiutato a fare chiarezza in un contesto legislativo non molto conosciuto e di avevi spinto a riflettere sull’importanza di scegliere un trasportatore fidato quando si parla di trasporto delle vostre merci.